Come funziona e quando abbinarlo a ZES e Nuova Sabatini
L’Iperammortamento 2026 rappresenta uno degli strumenti principali a supporto degli investimenti in beni strumentali e tecnologie innovative.
Nel 2026, tuttavia, questa misura non va considerata isolatamente.
In presenza di specifiche condizioni, può essere coordinata con la ZES e con la Nuova Sabatini, intervenendo sullo stesso investimento attraverso agevolazioni diverse ma compatibili.
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Iperammortamento 2026
L’art. 1 della legge n. 199 del 30 dicembre 2025 ai commi 427-436, prevedere l’istituzione di un beneficio fiscale a favore di soggetti titolari di reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone e società di capitali) che investono in beni strumentali materiali/immateriali 4.0 ed in beni destinati alla produzione di energia rinnovabile (gruppi di generazione dell’energia elettrica fotovoltaico/eolico/pompe di calore aria-acqua, sistemi di accumulo/stoccaggio, trasformatori e misuratori, impianti per calore di processo e servizi ausiliari di impianto).
La spettanza del beneficio è subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro ed al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori (DURC Regolare in corso di validità).
Simulazione
Visualizza le principali ipotesi di cumulabilità tra Iperammortamento, ZES e Nuova Sabatini.
Informazioni
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Dettaglio Iperammortamento
Agevolazione
Il costo di acquisizione, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, è maggiorato delle seguenti aliquote:
+ 180% per investimenti fino a 2,5 milioni € (beneficio fiscale stimato con IRES al 24% : 43,2%)
+ 100% per la quota oltre 2,5 e fino a 10 milioni € (beneficio fiscale stimato con IRES al 24% : 24%)
+ 100% per la quota oltre 10 e fino a 20 milioni € (beneficio fiscale stimato con IRES al 24% : 12%)
Investimenti 4.0 e Autoproduzione di Energia
L’agevolazione è riconosciuta per i seguenti investimenti:
beni materiali e immateriali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa compresi negli elenchi di cui agli allegati IV e V della legge 199 del 30 dicembre 2025 (sostituiscono gli allegati A e B di industria 4.0), interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;
beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo anche a distanza, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta. Con riferimento all’autoproduzione e all’autoconsumo di energia da fonte solare, sono considerati agevolabili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici di cui all’articolo 12, comma 1, lettere b) e c), del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n.11.
I beni devono essere prodotti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno degli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo.
Cumulabilità
Il beneficio è cumulabile con ulteriori agevolazioni finanziate con risorse nazionali ed europee che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione e non porti al superamento del costo sostenuto.
La relativa base di calcolo è assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili.
Oneri documentali
Viene stabilito che le caratteristiche tecniche e l’interconnessione al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura devono essere comprovate da una perizia tecnica asseverata, rilasciata da:
- Ingegneri iscritti nei relativi albi professionali
- Periti industriali iscritti nei relativi albi professionali
- Enti di certificazione accreditati
Vi è tuttavia una soglia di semplificazione, la perizia è obbligatoria per tutti i beni con valore individuale superiore a 300.000 €, al di sotto di tale soglia è ammessa una dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante dell’impresa ai sensi del D.P.R. 445/2000.
L’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione dell’impresa devono risultare da apposita certificazione contabile rilasciata dai soggetti incaricati della revisione legale dei conti.
Per le imprese che intendano acquistare beni strumentali finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili, occorre una certificazione rilasciata da tecnici abilitati che identifichi il fabbisogno energetico e la relativa potenza dell’impianto spettante.
Operatività
Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, sono definite le modalità attuative della misura.
Il decreto disciplina in particolare la procedura di accesso al beneficio, specificando i passaggi necessari per la presentazione delle istanze da parte dei soggetti interessati.
Sono inoltre stabiliti il contenuto, le modalità e i termini di trasmissione delle comunicazioni periodiche e delle certificazioni richieste, nonché dell’eventuale ulteriore documentazione necessaria a dimostrare la spettanza del beneficio.
Simulazione di cumulo
La tabella di seguito riepiloga le principali modalità di cumulo tra Iperammortamento, ZES e Nuova Sabatini, con riferimento alle tipologie di investimento più ricorrenti.
| Voci di spesa | Importo (imponibile) | Vantaggio IRES e IRAP sull’iperammortamento (es. 180%) | Credito d’imposta ZES (es. 35%) | Contributo in c/interessi Sabatini | TOTALE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Investimento ammissibile | 250.000,00 | 97.102,84 | 87.500,00 | 25.225,00 | 209.827,84 | 83,93% |
| 500.000,00 | 194.205,60 | 175.000,00 | 50.450,00 | 419.655,60 | 83,93% | |
| 750.000,00 | 291.308,40 | 262.500,00 | 75.675,00 | 629.483,40 | 83,93% | |
| 1.000.000,00 | 388.411,20 | 350.000,00 | 100.900,00 | 839.311,20 | 83,93% | |
Le informazioni hanno valore orientativo e non sostituiscono una verifica puntuale, che deve tenere conto delle caratteristiche specifiche dell’investimento.
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